Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione
Bozza di
delibera "Linee guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)".
Premessa.
La Commissione, ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001,
definisce linee guida, criteri e modelli uniformi per singoli settori o
tipologie di amministrazione, ai fini dell'adozione dei singoli codici di
comportamento da parte di ciascuna amministrazione. L'adozione di tali codici
deve tenere conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165" (da ora in poi "codice generale"). Tale regolamento, che
rappresenta, dunque, il codice di comportamento generalmente applicabile nel
pubblico impiego privatizzato, deve costituire la base minima e indefettibile di
ciascun codice di comportamento adottato dalle varie amministrazioni. Questo
significa che, a prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice,
il regolamento n. 62/2013 trova applicazione in via integrale in ogni
amministrazione inclusa nel relativo ambito soggettivo di applicazione (art.
2). Potrebbe, comunque, rivelarsi utile, anche a fini conoscitivi, la
previsione nella parte introduttiva di ciascun codice di un rinvio generale ai
contenuti del predetto regolamento, a cui si aggiungeranno le previsioni più
specifiche formulate secondo quanto riportato nella presente delibera. Le linee
guida costituiscono un primo documento che consente alle amministrazioni
di procedere all'adozione dei singoli codici di comportamento. La Commissione
procederà, altresì, alla consultazione delle amministrazioni e alla costituzione
di tavoli tecnici, nella prospettiva di una graduale integrazione
e dell'aggiornamento dei codici stessi, al fine di tenere conto delle funzioni
più esposte al rischio di corruzione di carattere tendenzialmente trasversale
svolte nelle pubbliche amministrazioni, nonchè di quelle invece maggiormente
legate alle caratteristiche di ciascun settore (si v. infra).
Ambito
soggettivo di applicazione.
Come previsto dal comma 5 dell'art. 54 del d.lgs.
n. 165/2001, le presenti linee guida sono rivolte, innanzi tutto, alle
amministrazioni tenute all'adozione dei singoli codici che, in virtù dello
stesso d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2 del codice generale, corrispondono alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto, il
cui rapporto di lavoro è disciplinato in base al successivo articolo 2, commi 2
e 3. Le presenti linee guida possono, inoltre, costituire un parametro di
riferimento per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte
degli ulteriori soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti pubblici
economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto
privato regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in
cui l'adozione dei codici di comportamento costituisce uno strumento
fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione. Con riferimento alle
regioni e agli enti locali, si ricorda che, per quanto riguarda l'attività di
vigilanza e di monitoraggio, l'art. 15, comma 6 del codice generale ha
previsto che detti enti "definiscono, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al
presente articolo". Con riferimento, infine, al termine entro il quale il codice
deve essere adottato, l'intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'art.1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012,
ha stabilito che detti enti "adottano un proprio codice di comportamento ai
sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 165 del 2001 entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del codice approvato con d.p.r. n. 62 del 2013, tenendo conto
della disciplina dettata da quest'ultimo"..
Competenze.
L'adozione dei
singoli codici di comportamento richiede il coinvolgimento di diversi soggetti,
presenti all'interno e all'esterno dell'amministrazione, con distinti ruoli e
funzioni. Posto che, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale
anticorruzione, il codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti
essenziali del piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascuna
amministrazione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione
della corruzione, è da attribuirsi a quest'ultima figura un ruolo centrale ai
fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del
codice di comportamento. Per quanto attiene alla predisposizione del codice, il
Responsabile si avvale della collaborazione dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari (UPD), che deve essere costituito obbligatoriamente presso ciascuna
amministrazione, per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 55 bis e
dell'art. 15, comma 3, del codice generale. A questi stessi soggetti compete
anche, al momento della predisposizione del codice, la definizione di alcuni
profili applicativi sul piano sanzionatorio (si v. infra). Nell'ambito delle
funzioni indicate dal citato art. 15, il Responsabile deve verificare
annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando, ad esempio, il
numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate delle regole del
codice, in quali aree dell'amministrazione si concentra il più alto tasso di
violazioni. Il Responsabile, inoltre, provvedendo alla comunicazione di tali
dati ricavati dal monitoraggio all'Autorità nazionale anticorruzione, assicura
che gli stessi siano considerati in sede di aggiornamento sia del
piano triennale di prevenzione della corruzione, sia del codice, ne dà
pubblicità sul sito istituzionale, utilizza tali dati al fine della formulazione
di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contributo a
determinare le cattive condotte. Tra i generali poteri di segnalazione del
Responsabile rientra, altresì, in relazione alle violazioni accertate e
sanzionate, il potere di attivare, in raccordo con l'UPD, le autorità
giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile,
amministrativa, civile e penale. Qualora nell'amministrazione fossero stati
istituiti organismi con funzioni in materia di etica pubblica (comitati, uffici,
commissioni, ecc.), è necessario che l'amministrazione valuti l'opportunità di
mantenere tali organismi, posto che le relative funzioni potrebbero
risultare oramai attribuite dalla legge all'UPD. Nel caso in cui
l'amministrazione decidesse comunque di continuare a garantire l'operatività di
tali strutture, dovranno essere previste adeguate forme di coordinamento e di
collaborazione con l'UPD e il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
In questa ipotesi, inoltre, dovrà essere precisato il valore sul piano del
diritto delle misure adottate da tali organismi, nonché l'individuazione delle
conseguenze giuridiche di una loro eventuale violazione. L'OIV è chiamato ad
emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del codice.
A tal riguardo, l'OIV deve garantire e verificare che i dati relativi
alle violazioni del codice di comportamento accertate e sanzionate, al pari di
altri illeciti disciplinari, siano considerati ai fini della misurazione e
valutazione della performance, con le relative conseguenze sul piano
dell'attribuzione della premialità. All'organo di indirizzo
politico-amministrativo, infine, spetta l'adozione del codice di comportamento,
al termine della procedura aperta prevista dalla legge.
Procedura.
Il comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che
ciascuna amministrazione definisce il proprio codice di comportamento "con
procedura aperta alla partecipazione". Con tale espressione si vuole intendere
che l'adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento periodico, dovrà
avvenire con il coinvolgimento degli stakeholder, la cui identificazione può
variare a seconda delle peculiarità di ogni singola amministrazione. In via
generale, il coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni
sindacali rappresentative presenti all'interno dell'amministrazione o dell'ente,
le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che
operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
dalla specifica amministrazione. A tale scopo, l'amministrazione dovrà
procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico,
contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro
normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od
osservazioni entro il termine a tal fine fissato. E' necessario che, a sua
volta, l'invito contenga richieste chiare e precise e sia strutturato secondo un
modello prestabilito. Di tali proposte od osservazioni l'amministrazione terrà
conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del codice, indicando
altresì le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali
dati alla massima trasparenza. Anche per consentire la consapevole formulazione
dei pareri richiesti ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d) della legge n.
190/2012 e il pieno esercizio delle funzioni, ciascun codice deve essere inviato
all'Autorità nazionale anticorruzione, unitamente alla relazione
illustrativa, secondo modalità che saranno successivamente stabilite. Il
codice, una volta definitivamente approvato, dovrà essere pubblicato sul
sito istituzionale dell'amministrazione, unitamente alla relazione
illustrativa.
Controlli.
Il controllo sull'attuazione e sul rispetto
dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai dirigenti responsabili di ciascuna
struttura. I dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei
contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico - da
parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa
prospettiva, è necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e
dell'aggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di
trasparenza ed integrità, soprattutto con riferimento alla conoscenza dei
contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico -
potendo altresì segnalare particolari esigenze nell'ambito della programmazione
formativa annuale. I dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul
rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla
propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini
non solo della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare, ma anche
della valutazione individuale del singolo dipendente. Per quanto attiene al
controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti,
nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione e sul
rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dal
soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e
valutazione della performance, con la conseguente incidenza sulla determinazione
ed erogazione della retribuzione di risultato. Ferma rimane la rilevanza delle
segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei codici di
comportamento, non solo per l'adozione delle iniziative previste dalla legge, ma
altresì per raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell'aggiornamento
periodico dei codici stessi. A tal fine, può essere utile un raccordo tra
l'ufficio per i rapporti con il pubblico e l'ufficio per i procedimenti
disciplinari, che consenta la raccolta e la condivisione di tali segnalazioni da
parte di tali uffici. L'OIV, come si presume anche dalla previsione della sua
consultazione in sede di predisposizione del codice, assicura il coordinamento
tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione della
performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall'ufficio.
Nell'esercizio della funzione di cui all'art. 14, co. 4, lett. e) del d.lgs. n.
150/2009, l'OIV dovrà, inoltre, verificare il controllo sull'attuazione e sul
rispetto dei codici da parte dei dirigenti di vertice, i cui risultati saranno
considerati anche in sede di formulazione della proposta di
valutazione annuale. L'Autorità nazionale anticorruzione svolge un'attività di
verifica della conformità dei codici adottati dalle singole amministrazioni alle
linee guida adottate dalla stessa Autorità, nonché raccoglie, elabora e
pubblicizza i dati del monitoraggio svolto dai Responsabili per la prevenzione
di cui all'art. 15, co. 3 del codice generale. Con riferimento alla previsione
contenuta nell'art. 15, co. 4 del codice generale, ai sensi dell'art. 54 bis del
d. l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, che ha
modificato l'art. 1, co. 2, lett. d) della legge n. 190/2012, l'Autorità può
attualmente esprimere soltanto "parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di
indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei
funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e
ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di
lavoro pubblico". Resta fermo, comunque, che, poiché i codici di comportamento
rientrano nella dizione "altre disposizioni vigenti" di cui alla lett. f) del
co. 2 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, l'Autorità potrà avvalersi dei propri
poteri di vigilanza ivi previsti, nonché dei poteri ispettivi di cui al co. 3
dell'art. 1 della legge n. 190/2012.
Effetti.
Premesso che la
violazione delle regole contenute nei codici di comportamento - sia generale,
sia specifico - costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata
all'esito del relativo procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la violazione di ciascuna regola
dei codici costituisce di per sé infrazione rilevante sul piano disciplinare.
In sede di predisposizione del codice, l'amministrazione può specificare,
in corrispondenza di ciascuna infrazione, il tipo e l'entità della sanzione
disciplinare applicabile, individuata tra quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, oltre a quelle espulsive nei casi
indicati dai co. 2 e 3 dell'art. 16 del codice generale. Oltre agli effetti di
natura disciplinare, penale, civile, amministrativo e contabile, tali violazioni
rilevano, infine, anche in ordine alla misurazione e valutazione della
performance secondo quanto già indicato con riferimento all'oggetto dei
controlli.
Il collegamento con il piano triennale per la prevenzione
della corruzione.
L'individuazione nel piano triennale per la prevenzione della
corruzione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione può essere considerato, per certi versi, preliminare alla
specificazione, proprio con riferimento a tali uffici e alla loro tipologia,
di una serie di obblighi di comportamento in sede di adozione del codice di
comportamento, realizzando in tal modo un opportuno collegamento con le altre
misure di prevenzione della corruzione previste dal piano medesimo. Collegamento
che si ribadisce è di particolare rilevanza anche in sede di individuazione
di ulteriori misure da introdurre nella progressiva elaborazione degli strumenti
di contrasto alla corruzione.
La struttura dei codici.
Il presente
paragrafo riguarda l'articolazione dei singoli codici di comportamento e indica
a tal fine alcuni elementi essenziali. L'obiettivo è duplice: in primo luogo, si
intende garantire che le amministrazioni adottino codici che non si risolvano in
una generica ripetizione dei contenuti del codice generale; in secondo luogo, si
vuole favorire la creazione di condizioni per la predisposizione di
codici diversificati in funzione delle peculiarità di ciascuna amministrazione.
Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, che è determinato innanzi
tutto dalla legge e dal codice generale (si v. supra), i singoli codici di
comportamento dovranno individuare le categorie di destinatari in rapporto alle
specificità dell'amministrazione, precisando le varie tipologie di dipendenti ed
eventualmente procedendo a una ricognizione esemplificativa delle strutture
sottoposte all'applicazione dei codici, soprattutto nei casi di amministrazioni
con articolazioni molto complesse, anche a livello periferico. I codici di
comportamento dovranno inoltre rivolgere una particolare attenzione a
quelle categorie di dipendenti pubblici che svolgono attività di natura
tecnico-professionale o che sono impiegati presso strutture di rappresentanza
legale dell'amministrazione o presso gli uffici per le relazioni con il
pubblico. Eguale attenzione va inoltre prestata a coloro che sono impiegati
presso gli uffici di diretta collaborazione del vertice politico. Importante
innovazione è anche prevista nel co. 3 dell'art. 2 del codice generale,
nella parte in cui stabilisce l'estensione, con il solo limite della
compatibilità, degli obblighi previsti dal codice generale "a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore dell'amministrazione". Tale norma, per trovare
concreta applicazione, dovrebbe essere integrata, in sede di elaborazione dei
codici da parte delle singole amministrazioni, che possono fornire indicazioni
in ordine al richiamato limite di compatibilità, nonché individuare in
modo specifico le categorie di collaboratori e consulenti esterni ai quali si
estende l'applicazione e le ipotesi da prevedere nelle clausole di risoluzione e
decadenza del rapporto che dovranno essere inserite nei contratti di
acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi.
L'amministrazione può anche prevedere nel proprio codice e negli atti di
regolazione dell'ente l'estensione di tutte o alcune regole a soggetti
controllati o partecipati dalla stessa amministrazione. Per quanto riguarda la
formulazione dei singoli obblighi, i codici dovranno tendenzialmente contenere:
a) una declinazione delle regole del codice generale nella
singola amministrazione; b) la definizione di ulteriori regole elaborate sulla
base delle peculiarità della specifica amministrazione. a) Con riferimento alla
declinazione delle regole del codice generale, si dovrà tenere conto, in modo
particolare, delle seguenti indicazioni:
1. Regali, compensi e altre
utilità (art. 4 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono precisare come verranno
utilizzati dall'amministrazione i regali ricevuti al di fuori dei
casi consentiti. Devono altresì prevedere i criteri per la valutazione dei casi
di cumulo di più regali con un valore al di sotto dei 150 euro, ferma restando
la possibilità di definire un limite inferiore a 150 euro o un divieto di
ricezione dei regali o di altre utilità di modico valore. Devono, poi,
specificare la tipologia di incarico di collaborazione consentito e vietato ai
sensi del co. 6, nonché le categorie di soggetti privati che in genere hanno
interessi economici significativi in decisioni o attività inerenti
all'amministrazione.
2. Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5
del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono individuare in modo specifico gli ambiti
di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell'attività
dell'ufficio e precisare il termine entro cui effettuare la comunicazione di cui
al co. 1.
3. Comunicazione degli interessi finanziari e ai conflitti
d'interesse (art. 6 del d.p.r. n. 62/2013). I codici, ove possibile, individuano
le categorie di soggetti privati che hanno interessi in decisioni e attività
della singola amministrazione e procedimentalizzano le modalità di comunicazione
delle informazioni rilevanti, prevedendo un obbligo periodico di aggiornamento.
4. Obbligo di astensione (art. 7 d.p.r. n. 62/2013). I codici
devono procedimentalizzare la comunicazione dell'astensione e delle relative
ragioni al responsabile dell'ufficio e prevedere un controllo da parte di
quest'ultimo, stabilendo inoltre un sistema di archiviazione dei casi di
astensione nell'amministrazione.
5. Prevenzione della corruzione (art. 8 del
d.p.r. 62/2013). I codici rinviano alle misure contenute nel piano triennale di
prevenzione della corruzione. Specificano, altresì, gli obblighi di
collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione
della corruzione, soprattutto con riferimento alla comunicazione di dati,
segnalazioni, ecc, e indicano le misure di tutela del dipendente che segnala un
illecito nell'amministrazione, in raccordo con quanto previsto dalla legge e dal
piano triennale di prevenzione della corruzione.
6. Trasparenza e tracciabilità
(art. 9 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono rinviare ai contenuti del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prevedendo
eventuali regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei
titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e
completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione.
7. Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del d.p.r. n. 62/2013). I codici
devono individuare, anche sulla base delle peculiarità e delle esperienze
registrate dalla singola amministrazione, i comportamenti tenuti dai
dipendenti nei rapporti privati ritenuti lesivi della sua immagine.
8.
Comportamento in servizio (art. 11 del d.p.r. n. 62/2013). I codici
devono prevedere, in merito all'equa e simmetrica ripartizione dei carichi di
lavoro, l'obbligo per il responsabile dell'ufficio di rilevare e tenere conto
delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti. Devono
prevedere, inoltre, l'obbligo per il responsabile dell'ufficio sia di
controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le
ragioni e nei limiti previste dalla legge e dai contratti collettivi,
evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla corretta timbratura
delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente
all'UPD le pratiche scorrette. I codici devono anche stabilire vincoli
sull'utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e più in generale
di risorse, imponendo ai dipendenti determinate regole d'uso (ad esempio,
spegnimento di luci e macchinari al termine dell'orario di servizio, ecc.).
9.
Rapporti con il pubblico (art. 12 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono
indicare un termine specifico per la risposta alle varie comunicazioni degli
utenti, nei casi in cui non sia già previsto, precisando che alle comunicazioni
di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, riportando tutti
gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e della
esaustività della risposta. I codici devono, inoltre, assicurare il collegamento
con il documento o la carta di servizi contenente gli standard di qualità
secondo le linee guida formulate dalla CiVIT e specificare gli obblighi
specifici di comportamento dei dipendenti degli URP a seconda delle peculiarità
dell'amministrazione.
10. Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del
d.p.r. n. 62/2913). I codici devono procedimentalizzare la comunicazione dei
dati relativi ai conflitti di interesse di cui al co. 3 del citato art. 13,
prevedendo anche un obbligo periodico di aggiornamento. Devono altresì indicare
modalità e soggetti a cui i dipendenti possono segnalare eventuali
disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente e
prevedere l'obbligo del dirigente di osservare e vigilare sul rispetto delle
regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro
da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di "doppio
lavoro".
11. Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 14 del d.p.r.
n. 62/2013). I codici devono contenere una parte appositamente dedicata alla
conclusione di contratti pubblici, al fine di regolare il comportamento degli
addetti ai relativi uffici, con indicazioni specifiche di carattere
comportamentale. In particolare, la previsione di tali regole è ancora più
rilevante per quelle amministrazioni che svolgono in via prevalente la propria
attività istituzionale in stretto contatto con soggetti privati,
attraverso la conclusione di contratti o altri strumenti negoziali. b) Al fine
di tenere conto del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione
delle funzioni e degli uffici dell'amministrazione eventualmente già
individuato in sede di predisposizione del piano triennale di prevenzione della
corruzione , i codici contengono anche ulteriori regole, che possono
aggiungersi a quelle formulate secondo le indicazioni che precedono. A tal
fine, è necessario che l'amministrazione elabori regole dettagliate relative,
in primo luogo, al comportamento del personale dirigenziale e non dirigenziale
addetto alle funzioni e agli uffici individuati, innanzi tutto, in linea con il
piano nazionale anticorruzione e con il piano triennale per la prevenzione della
corruzione adottato dalla singola amministrazione. Oltre alle predette
funzioni, che in vari casi hanno carattere trasversale tra le
differenti amministrazioni (si pensi alle funzioni di gestione dell'acquisizione
e della progressione del personale; alle funzioni di affidamento di lavori,
servizi e forniture; alle funzioni di carattere ispettivo, ecc.), i codici
devono tenere conto, in secondo luogo, delle funzioni di natura settoriale che
caratterizzano l'amministrazione. A questo riguardo, è necessario
elaborare regole supplementari fortemente aderenti alle funzioni peculiari
dell'amministrazione e dipendenti dal settore nel quale la stessa opera. A
quest'ultimo fine, come già precisato in premessa, la Commissione procederà
alla consultazione delle amministrazioni interessate e alla costituzione di
tavoli tecnici, con lo scopo di elaborare indirizzi mirati e specifici modelli,
che tengano conto delle caratteristiche dei singoli settori nei quali le stesse
operano.